Gara GINOSA - LIZZANO del 28/ 2/2010Esaminati gli atti ufficiali, rilevato
- che al 30° minuto del 2° tempo il n. 2 della Società GINOSA RICCIARDI Marco, dopo essere stato
raggiunto dal provvedimento di espulsione, dapprima stattonava e spingeva con forza l'Arbitro e,
successivamente, colpiva il medesimo con calci alla coscia che gli procuravano dolore e escoriazioni
(cfr. referto del Pronto Soccorso);
- che l'arbitro, non essendo più in grado di concludere regolarmente la gara a causa dell'aggressione
subita, sospendeva definitivamente l'incontro;
- che al rientro negli spogliatoi due soggetti non identificati entravano nello spogliatoio arbitrale tenendo
comportamento antisportivo;
- che le vicende menzionate si sono verificate in assenza di intervento del Servizio d'Ordine Sostitutivo
organizzato dalla Società GINOSA;
Tanto premesso
D E L I B E R A
1) di comminare la sanzione sportiva della perdita della gara a carico della Società GINOSA con il
risultato di 0 - 3 in favore della Società LIZZANO;
2) di comminare a carico della Società GINOSA l'ammenda di € 500,00 per la presenza di soggetti
non identificati all'interno dello spogliatoio arbitrale che tenevano comportamento gravemente
antisportivo, nonchè per la mancata assistenza al Direttore di gara da parte del Servizio d'Ordine
Sostitutivo organizzato dalla Società GINOSA;
3) di squalificare il Sig. RICCIARDI Marco (GINOSA) sino al 4.3.2015 CON PRECLUSIONE
DEFINITIVA (art. 19 comma 3 CGS).

















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