Gara: OLIMPIA CRISPIANO - A.C.MARTINA del 06.02.2010
Preso atto del mancato reclamo, preannunciato dalla società Martina S.R.L. con fax dell’8.2.2010, esaminati gli atti ufficiali, rilevato che all’arbitro al 29^del 2° t. dopo la rissa, si presentava il capitano della squadra Martina srl che gli dichiarava il ritiro della propria squadra dal terreno di giuoca; cosa che avveniva, e che in seguito, il Dirigente della Società Martina srl. Sig. Morelli Giacomo, rilasciava, all’arbitro, anche dichiarazione scritta del ritiro della squadra.
Ritenuto,pertanto,la stessa rinunciataria; Letti ed applicati gli artt.53 delle NOIF e 17 del C.G.S. DELIBERA di addebitare la tassa reclamo a carico della società Martina S.r.L.Infliggere alla società MARTINA SRL la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 1 - 4 in favore della società Olimpia Crispiano( migliore risultato acquisito sul campo), nonchè UN punto di penalizzazione in classifica e l’ammenda di € 150,00 (centocinquanta) per prima rinuncia
A CARICO CALCIATORI: SQUALIFICA PER UNA GARA: Gianmarino D'Onghia (Monteiasi), Carmelo Quaranta (Scintille Grottaglie), Alberto Triuzzi (Sporting Sava), Giuseppe Gigantelli (Pol.Sava).
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