Fuori dal Campo

Covid, DPCM: Ecco cosa cambia fino al 5 marzo

15.01.2021 20:48


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Eccolo finalmente il nuovo decreto 14 gennaio varato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, vista la nota del Ministro della salute e il parere del Comitato tecnico scientifico. Le disposizioni del decreto e del successivo Dpcm si applicano dalla data del 16 gennaio 2021, in sostituzione del Dpcm del 3 dicembre 2020, e sono efficaci fino al 5 marzo 2021.

Proroga stato di emergenza

Con il decreto-legge viene prorogato lo stato di emergenza fino al 30 aprile 2021. In pratica, questo è il nuovo termine entro il quale potranno essere adottate o reiterate le misure finalizzate alla prevenzione del contagio da Covid.

Spostamenti dal 16 gennaio al 5 marzo 2021

Ma quali misure contiene il nuovo provvedimento? La linea del Governo si mantiene dura. Il decreto conferma, fino al 15 febbraio 2021, il divieto già in vigore di ogni spostamento tra Regioni o Province autonome diverse, con l’eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

Inoltre, dal 16 gennaio 2021 e fino al 5 marzo 2021, sull’intero territorio nazionale si applicano queste misure:

  • in area gialla: è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi all’interno della propria Regione verso un’altra abitazione privata abitata, tra le 5.00 e le ore 22.00, a un massimo di due persone ulteriori a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono
  • in area arancione e rossa: è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi all’interno del proprio Comune verso un’altra abitazione privata abitata, tra le 5.00 e le ore 22.00, a un massimo di due persone ulteriori a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono
  • resta la possibilità, anche in zona rossa oltre che arancione, di spostarsi tra Comuni per gli spostamenti dai Comuni fino a 5.000 abitanti ed entro i 30 km, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia
  • è istituita la cosiddetta “zona bianca”, nella quale si collocano le Regioni con uno scenario di tipo 1, un livello di rischio basso e una incidenza dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100mila abitanti. In area bianca non si applicano le misure restrittive previste dai Dpcm per le aree gialle, arancioni e rosse, ma le attività si svolgono secondo specifici protocolli. In queste aree possono comunque essere adottate, con Dpcm, specifiche misure restrittive in relazione a determinate attività particolarmente rilevanti dal punto di vista epidemiologico.

Scuola

Ecco le misure del Dpcm per la scuola in zona gialla e arancione:

  • le scuole secondarie di secondo grado, cioè le scuole superiori, adottano forme flessibili nell’organizzazione didattica in modo che, a decorrere dal 18 gennaio 2021, almeno al 50% e fino ad un massimo del 75% della popolazione studentesca sia garantita l’attività didattica in presenza, fatte salve le diverse disposizioni individuate da singole Regioni. La rimanente parte dell’attività si svolgerà a distanza
  • resta garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per garantire l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità o con bisogni educativi speciali.
    nei servizi educativi per l’infanzia, nelle scuole dell’infanzia e nel primo ciclo di istruzione (scuole primarie e secondarie di I grado) la didattica continua a svolgersi integralmente in presenza
  • resta sempre obbligatorio l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai 6 anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina
    è possibile lo svolgimento in presenza delle prove concorsuali selettive, con un numero di candidati non superiore a 30 per ciascuna sessione o sede di prova. Saranno quindi ricalendarizzate le prove del concorso straordinario per la secondaria di I e II grado interrotte a novembre e si darà avvio gradualmente allo svolgimento delle prove delle altre procedure concorsuali
  • restano sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO).
    le riunioni degli organi collegiali potranno svolgersi a distanza.

Le misure per la scuola in zona gialla:

  • nelle aree caratterizzate da uno scenario di “massima gravità e da un livello di rischio alto”, le cosiddette zone rosse, restano in presenza i servizi educativi per l’infanzia, la scuola dell’infanzia, la primaria e il primo anno della scuola secondaria di primo grado, cioè la prima media
  • le attività didattiche in tutti gli altri casi si svolgeranno esclusivamente con modalità a distanza
  • resta comunque salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per garantire l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e in generale con bisogni educativi speciali.

Bar, ristoranti, palestre e piscine, musei

Il nuovo Dpcm per le Regioni in zona gialla e arancione conferma e inasprisce le restrizioni relative a bar, ristoranti, pub, pasticcerie, gelaterie, tavole calde, enoteche, birrerie e servizi di ristoro in generale.

Questi, infatti, in zona arancione e rossa continueranno ad essere chiusi al pubblico, mentre lo stop all’asporto è anticipato alle 18 solo per i bar, mentre per i ristoranti prosegue fino alle 22. Resta possibile invece la consegna a domicilio senza limiti di tempo.

Negozi chiusi in zona arancione e rossa, ma resta consentita la vendita al dettaglio se rientra tra le attività di servizi essenziali e indispensabili (supermercati, farmacie, edicole etc.), ma sempre nel rispetto delle regole anti-contagio. Rimangono chiusi tutti gli altri.

Chiusi anche in zona gialla le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali. Riaprono i musei soo nelle zone gialle e solo nei giorni feriali.

FONTE: quifinanza.it

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