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Giudice Sportivo, Taranto: Mille euro di multa e tre squalificati

03.02.2022 18:19


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Diramate le decisioni del giudice sportivo dopo la 21a Giornata del campionato di Serie C/C. Un turno di squalifica per Bellocq e Civilleri, entrambi salteranno la prossima sfida contro il Monterosi. Inibito fino al 21 Febbraio il ds Francesco Montervino, espulso nel corso del match contro il Campobasso. Inoltre, per la società rossoblù sono arrivate 1.000 euro di multa.

CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
BELLOCQ FRANCO (TARANTO)
CIVILLERI MARCO (TARANTO)

DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 21 FEBBRAIO 2022
MONTERVINO FRANCESCO (TARANTO)
per avere, al 16°minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento offensivo e minaccioso nei confronti di un calciatore avversario, in quanto dopo la segnatura della rete della società avversaria, a gioco fermo entrava sul terreno di gioco cercando di raggiungere un calciatore avversario e pronunciando al suo indirizzo una frase offensiva. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

AMMENDE SOCIETA'
€ 1000 TARANTO
1) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al termine dell'incontro, al momento del rientro della squadra del Campobasso nel tunnel spogliatoi, all'interno del campo di gioco dal settore della Curva Nord, una bottiglietta di acqua piena e con tappo e un accendino, senza colpire alcuno;
2) per avere i suoi sostenitori intonato cori oltraggiosi:
a- Al 25°minuto del primo tempo, un coro offensivo nei confronti delle Forze dell'ordine;
b- Al 17°minuto del secondo tempo un coro offensivo nei confronti di Istituzioni Calcistiche.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r.c.c.).

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