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Giudice Sportivo C/C: Il Taranto perde Giovinco. Società ancora multata

14.02.2022 13:26


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Diramate le decisioni del giudice sportivo relative alla 26a Giornata. Un turno di squalifica per Giuseppe Giovinco, alla quinta ammonizione in campionato. Il numero 32 rossoblù salterà la prossima sfida contro la Vibonese. Il quarto giallo, invece, costa la diffida a Versienti. Per il Taranto arrivano altre 500 euro di multa.

CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
GIOVINCO GIUSEPPE (TARANTO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
VERSIENTI LEANDRO (TARANTO)

SOCIETA'
AMMENDA

€ 2.000 TURRIS per avere i suoi sostenitori, posizionati nella curva loro destinata, intonato, al 6°minuto circa del secondo tempo, cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed., supplemento proc. fed.).

€ 500 POTENZA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere fatto esplodere, al 48°minuto circa, due petardi all'interno del settore occupato dagli stessi. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13. comma 2, 25 e 26 C.G.S, considerato che non si sono verificate conseguenze dannose e valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed.).

€ 500 AVELLINO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere fatto esplodere due petardi di grosse dimensioni all'interno del settore occupato dagli stessi, al 1°minuto del primo tempo ed al 30°minuto del secondo tempo. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13. comma 2, 25 e 26 C.G.S, considerato che non si sono verificate conseguenze dannose e valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed., r. c.c.).


€ 500 TARANTO
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere fatto esplodere, al 30°minuto circa del primo tempo, un petardo di media potenza all'interno del settore occupato dagli stessi, senza conseguenze.
B) per avere i suoi sostenitori intonato cori oltraggiosi:
1 - al 20° minuto circa del primo tempo, per due volte contro le Forze dell'Ordine;
2 - al 37° minuto circa del primo tempo, per due volte, contro Istituzioni Calcistiche.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13. comma 2, 25 e 26 C.G.S, considerato che non si sono verificate conseguenze dannose e valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed., r. c.c.).

 

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