Lega Pro

Giudice Sportivo C/C: cinque le società multate

07.02.2023 18:07

https://www.buonocuntosrl.it/

SOCIETA'

AMMENDA

€ 3000 CATANZARO per avere i suoi sostenitori (numero 10 su 1283 unità), posizionati nel Settore Distinti, intonato, più volte, alla fine del primo tempo, mentre le Squadre rientravano negli spogliatoi, un coro espressione di discriminazione comportante, direttamente o indirettamente offesa, denigrazione e insulto per motivi di razza, di religione, di nazionalità e di origine etnica nei confronti di un calciatore della Squadra avversaria, cori privi del requisito della dimensione previsto dall'art. 28 C.G.S. 162/481 Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed., r.c.c.).

€ 2000 CROTONE A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, all’interno del recinto di gioco, un fumogeno, senza conseguenze; B) per avere i suoi sostenitori posizionati nel Settore Ospiti intonato, dall’11° minuto del primo tempo, per circa tre minuti, cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel C.U. 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto e comportanti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante ai sensi dell’art. 28 C.G.S; C) per avere i suoi sostenitori posizionati nel Settore Ospiti, al 44° minuto del secondo tempo, intonato cori oltraggiosi nei confronti dei tifosi della Squadra avversaria. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose a seguito del lancio di cui al capo A), che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r.c.c.).

€ 500 GIUGLIANO per avere i suoi sostenitori posizionati nel Settore loro riservato, intonato, al 26° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine, ripetuto per tre volte. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. c.c.).

€ 300 FOGGIA per avere i suoi sostenitori, posizionati in Curva Nord, al 47° minuto del secondo tempo, per quattro volte, intonato cori oltraggiosi nei confronti dell’Arbitro. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S. valutate le modalità complessive dei fatti e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

€ 200 POTENZA per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato due seggiolini posti nel Settore loro riservato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

DIRIGENTI NON ESPULSI 

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 21 FEBBRAIO 2023

VINCENZO GRECO (PICERNO) A) per avere, nell’intervallo tra il primo e secondo tempo, fatto accesso nella Zona 1, nonostante non fosse inserito in distinta, ed essersi ivi trattenuto rivolgendo, prima ad un calciatore avversario e poi ad un addetto magazziniere della Società avversaria, frasi irriguardose; B) per avere, a fine gara, mentre le squadre rientravano negli spogliatoi, nuovamente fatto accesso nella predetta zona. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r.c.c.).

Commenti

Giudice Sportivo C/C: otto i calciatori squalificati
Il Consigliere Comunale Giuseppe Fiusco a Roma per coordinare l'istituzione dell'area marina protetta delle Isole Cheradi e del Mar Piccolo