Lega Pro

Giudice Sportivo C/C: quattro i club multati

23.01.2024 20:35


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AMMENDA € 2.000,00
MESSINA per avere, i propri sostenitori, posizionati nel settore Curva Sud, intonato:
1. dal 3° al 6° e dal 6° all'8° minuto del secondo tempo, cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto, comportanti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante;
2. dal 6° all'8° minuto del secondo tempo, cori oltraggiosi e comportanti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale nei confronti della Città e della Squadra avversaria.

AMMENDA € 1.500,00
TARANTO per avere, i suoi sostenitori presenti nel settore loro riservato, dal 20° al 23° minuto del primo tempo, intonato cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto, comportanti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante.

AMMENDA € 200,00
BRINDISI per non avere assicurato la regolare illuminazione dello stadio durante la gara, causando la sospensione della stessa per 5 minuti.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6 e 13, comma 2, CGS, e art. 8 Criteri infrastrutturali, valutate le modalità complessive della condotta (referto arbitrale, r. c.c.).

POTENZA per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai propri sostenitori, consistiti nell'avere danneggiato n. 4 seggiolini del settore loro riservato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

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Comunicato stampa gruppo consiliare FdI Statte