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Giudice Sportivo C/C: ben sette le società multate

27.02.2024 17:09


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AMMENDA € 3.500,00
POTENZA
A) per avere, al 33° minuto del secondo tempo, i suoi raccattapalle, tenuto un comportamento non corretto, facendo mancare dal recinto di gioco i palloni in dotazione e costringendo l'Arbitro a interrompere la gara per circa un minuto in attesa che venisse recuperato un pallone utile alla ripresa del gioco;
B) per avere, dopo la verificazione dei fatti sub A), i suoi raccattapalle ritardato la ripresa del gioco, restituendo il pallone in modo lento, non adempiendo agli inviti formulati dal commissario di campo, così provocando la reazione dei componenti della panchina avversaria e creando un clima di tensione con i tesserati avversari;
C) per avere, alcuni suoi sostenitori, posizionati dietro le ringhiere all'altezza della linea mediana, dal 4° minuto del secondo tempo in poi, in occasione dell'espulsione di un proprio giocatore, proferito numerose frasi offensive e minacciose nei confronti dell'Assistente Arbitrale n. 2 e per aver indirizzato numerosi sputi verso quest'ultimo attingendolo più volte sulla testa, sulle spalle e sulle scarpe.

AMMENDA € 2.000,00
FOGGIA per avere, i suoi sostenitori (circa il 50%) posizionati nel Settore Curva Sud, al 12° minuto del primo tempo, per dieci volte, intonato cori offensivi ed insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto e comportanti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante.

AMMENDA € 1.000,00
BRINDISI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'avere lanciato:
1.all' 11° e 62° minuto della gara, due petardi nel recinto di gioco, senza conseguenze;
2. al 62° e 86° minuto della gara, due fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze.

CASERTANA
A) per l'indebita presenza, al 94° minuto della gara, in occasione della segnatura di una rete da parte della propria Squadra, e al termine della gara, di soggetti identificati e non identificati ma riconducibili alla Società nel recinto di gioco per festeggiare con la propria Squadra;
B) per indebita presenza, nella zona antistante gli spogliatoi di numerosi soggetti non identificati ma riconducibili alla società.

AMMENDA € 800,00
JUVE STABIA
A) per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell'inizio della gara di due minuti, a causa dell'uscita ritardata dagli spogliatoi dei suoi tesserati nonostante i ripetuti richiami da parte dell'Arbitro;
B) per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell'inizio del secondo tempo di due minuti, a causa dell'uscita ritardata dagli spogliatoi dei suoi tesserati nonostante i ripetuti richiami da parte dell'Arbitro.

AMMENDA € 600,00
LATINA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'avere lanciato, all'8°minuto della gara, un petardo nel recinto di gioco, senza conseguenze.

AMMENDA € 300,00
GIUGLIANO per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell'avere danneggiato parti dei servizi igienici loro riservati.

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