Lega Pro

Giudice Sportivo C/C: Squalificati due calciatori

12.10.2021 18:08


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Diramate le decisioni del giudice sportivo dopo la 8a Giornata del campionato di Serie C/C.

SQUALIFICHE CALCIATORI
Una Giornata
Alessandro CAPORALE (Virtus Francavilla)
Francesco DI NUNZIO (Turris)

SANZIONI DIRIGENTI
Inibizione fino al 19.10.2021 e Ammenda € 500
Tommaso ALOISI (Avellino)
Angelo ANTONAZZO (Virtus Francavilla)

AMMENDE SOCIETA'
€ 3.000,00 TARANTO 1. per avere i suoi sostenitori intonato cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell'Ordine al 15° ed al 30° minuto del 1° tempo (r. proc. fed., r.c.c.);
2. per avere lasciato, dal momento del fischio di inizio della gara e per cinque minuticirca, due porticine che immettono sulla gradinata ubicata di fronte alla tribuna apertee senza la presenza di steward (r.c.c.);
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S.(r.proc. fed.), valutate le modalità complessive dei fatti e l'intervento quasi immediatoda parte della dirigenza del Taranto per ovviare alla mancanza sub b). 69/150
€ 1.000,00 FIDELIS ANDRIA per avere i suoi sostenitori, alla fine del primo tempo, rimosso dal vano bagno del loro settore una porta (risultata prima dell'inizio della gara regolarmente installata), rendendo necessario l'intervento dei Vigili del fuoco. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato che la Società FIDELIS ANDRIA giocava fuori casa. (r. proc. fed., r.c.c., obbligo risarcimento danni se richiesto).
€ 1.000,00 VIBONESE per avere, per il tramite di un suo tesserato non identificato, richiesto che venisse fatta entrare una persona, non appartenente al gruppo squadre, per consentire la consegna di generi di ristoro in favore della VIBONESE stessa, in violazione delle disposizioni impartite al servizio di sicurezza dalla Società ospitante. Così determinando un parapiglia provocato da frasi pronunciate dalla persona sopra indicata, successivamente allontanata dalle Forze di Polizia, previa relativa identificazione.
Previa trasmissione del rapporto del Commissario di campo, riserva alla Procura federale ogni eventuale valutazione in ordine alla circostanza che il predetto non portava mascherina.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta. (r. proc. fed., r.c.c., obbligo risarcimento danni se richiesto).

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