Lega Pro

Giudice Sportivo C/C: multati quattro club

26.03.2024 21:13

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AMMENDA € 3.500,00 DI CUI EURO 2.500,00 PER LE CONDOTTE SUB A) E B) E EURO 1.000,00 PER LA CONDOTTA SUB C)
ACR MESSINA
A) per avere, la quasi totalità (80%) dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva, intonato per due minuti consecutivi, al 48° minuto del secondo tempo, un coro offensivo ed insultante nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'avere lanciato, all'11° minuto del secondo tempo, una bottiglietta d'acqua da ½ litro semipiena e, al termine della gara, mentre l'Arbitro rientrava negli spogliatoi, un accendino sul recinto di gioco, senza conseguenze;
C) per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell'inizio della gara di 2 minuti, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l'ingresso in campo.

AMMENDA € 3.000,00
TARANTO
A) per avere, la totalità (100%) dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord Ospiti, intonato, prima dell'inizio della gara, per sei volte e, al 31° minuto del primo tempo, per cinque volte, un coro offensivo ed insultante nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'avere:
1. lanciato, durante la gara, undici fumogeni sul terreno di gioco determinando in una occasione, con tale condotta, una breve sospensione della gara da parte dell'Arbitro;
2. lanciato, alla fine del primo tempo, una bottiglietta d'acqua semipiena, senza conseguenze.
C) per avere danneggiato parti dei servizi igienici loro riservati.

AMMENDA € 2.000,00
BRINDISI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'avere lanciato, durante la gara, due petardi nel recinto di gioco e dodici fumogeni sul terreno di gioco così determinando la sospensione della gara da parte dell'Arbitro circa una decina di volte per consentire la relativa rimozione.

AMMENDA € 1.000,00
CROTONE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Sud, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'avere, al termine della gara, lanciato sul terreno di gioco quattro fumogeni e tre petardi di elevata intensità, all'indirizzo dei calciatori della propria Squadra che si erano recati sotto la Curva per il consueto saluto finale.

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