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Giudice Sportivo C/C: il Taranto perde Labriola

08.02.2022 19:29


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Diramate le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 25^ giornata di Serie C girone C.

AMMENDA
500€ TURRIS per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere, al termine della gara, lanciato, dal settore occupato dagli stessi, all’interno del recinto di gioco, in prossimità dell’ingresso del tunnel che porta agli spogliatoi, piccoli oggetti di plastica senza provocare conseguenze pregiudizievoli.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13. comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r. c.c.).

ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
BALDINI FRANCESCO (CATANIA)
per avere, al 49°minuto del secondo tempo, una persona non identificata, presente nell'area tecnica, lanciato un pallone con il chiaro intento di interrompere un’azione avversaria.
Richiesto dal IV Ufficiale di gara di indicare l'autore della condotta, l'allenatore BALDINI non ha fornito alcuna informazione al riguardo.
Misura della sanzione in applicazione della regola 12 del Regolamento del Giuoco del Calcio e degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la particolare gravità della condotta posta in essere (r. IV ufficiale, supplemento IV ufficiale).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E EURO 500 DI AMMENDA
CANEO BRUNO RAIMONDO (TURRIS)
per avere, al 49°minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento offensivo nei confronti di tesserati della squadra avversaria, in quanto, a seguito di una irregolarità commessa da un membro della panchina avversaria, usciva dall’area tecnica e con fare aggressivo si avvicinava alla panchina avversaria pronunciando al loro indirizzo frasi offensive. Alla notifica del provvedimento di espulsione tentava nuovamente di raggiungere la panchina avversaria e, trattenuto dai dirigenti della sua società, proferiva frasi offensive verso i componenti della panchina.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutati: le modalità complessive della condotta; il comportamento tenuto dai tesserati avversari che ha determinato la condotta in contestazione; le scuse porte dal CANEO alla squadra arbitrale al termine della gara (r.a.a.).

ALLENATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
DE SIMONE DOMENICO (AVELLINO)
1) per avere, al 41°minuto circa del primo tempo, pronunciato un’espressione blasfema durante un’azione di gioco mentre si trovava in prossimità della panchina;
2) per avere tenuto una condotta ingiuriosa nei confronti dell’arbitro pronunciando al suo indirizzo ripetutamente epiteti offensivi, al 41°minuto circa del primo tempo e al 93° ed al 94°minuto circa. Misura ed irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 36, comma 1, lett. a), e 37 C.G.S., ritenuta la continuazione e applicati i principi enunciati nella decisione 0102/ CSA 2021- 2022 (r. proc. fed.).

CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
DOSSENA ALBERTO (AVELLINO)
per avere, al 41°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco in svolgimento con il pallone a distanza di gioco, colpiva con il piede a martello e la gamba tesa un calciatore avversario al piede, senza provocargli conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose a carico dell'avversario (supplemento arbitrale).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
TENKORANG JOSHUA (CAMPOBASSO)
per avere, all’8°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’assistente arbitrale n.1 in quanto, a gioco fermo, correva verso l’assistente arbitrale e gli rivolgeva frasi irriguardose. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta, ritenuta la continuazione e considerate le parole utilizzate (supplemento arbitrale).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
MENNA DAMIANO (Campobasso)
LABRIOLA VALERIO (Taranto)
TASCONE SIMONE (Turris)
CURIALE DAVIS (Vibonese)

CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
MUROLO MICHELE (Paganese)
per avere pronunciato un’espressione blasfema all'85°minuto circa, mentre era seduto in panchina dopo essere stato sostituito.
Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 37 C.G.S., ritenuta la continuazione e applicati i principi enunciati nella decisione 0102/ CSA 2021-2022 (r. proc. fed).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
PETERMANN DAVIDE (Foggia)
CATALDI RICCARDO (Catania)
PERSIA ANGELO (Campobasso)
PICCINNI MARCO (Monopoli)

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