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Giudice Sportivo: pioggia di multe nel girone C della serie C

11.04.2023 18:42


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Il giudice sportivo ha multato undici società del girone C di Serie C: Foggia e Taranto (1.500 euro), Turris (600 euro), Avellino, Latina e Pescara (500 euro), Catanzaro e Giugliano (400 euro), Fidelis Andria (300 euro), Crotone e Monopoli (200 euro).

AMMENDE SOCIETA'
€ 1500 FOGGIA per avere i suoi sostenitori intonato:
1. al 6° minuto del primo tempo (provenienza Curva Nord), ripetuto per tre volte, al 9° minuto del primo tempo (provenienza Curva Nord), per un minuto, e al 10° minuto del secondo tempo (provenienza Curva Sud), ripetuto per tre volte, cori oltraggiosi e comportanti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale nei confronti dei tifosi avversari;
2. al 22° minuto del primo tempo (provenienza Curva Nord), per tre minuti, cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto e comportanti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante di tipo razziale.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

€ 1500 TARANTO per avere alcuni dei suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Nord, pari a circa 300 occupanti, per cinque volte, al 27° e 29° minuto del primo tempo, all’11°, 15° e 47° minuto del secondo tempo, un coro offensivo ed insultante nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto e comportanti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante di tipo razziale;
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti. Sanzione attenuata anche in considerazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r.c.c.).

€ 600 TURRIS per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati nel Settore loro riservato, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 43° minuto del secondo tempo, un petardo nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi ex art 29 C.S.G. (r. proc. fed., r.c.c.).

€ 500 AVELLINO per avere i propri sostenitori occupanti il Settore Curva Sud intonato:
1. al 47° minuto del primo tempo, per tre volte cori oltraggiosi nei confronti dei tifosi avversari;
2. al 24° minuto del secondo tempo, per tre volte, e al 27° minuto del secondo tempo, ripetuto per oltre un minuto, cori oltraggiosi nei confronti dei tifosi di altra Squadra avversaria;
3. al 49° minuto del primo tempo intonato, per tre volte, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

€ 500 LATINA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 6° minuto del primo tempo, un petardo di lieve potenza nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose, considerati i modelli organizzativi ex art 29 C.S.G. (r. proc. fed., r. c.c.).

€ 500 PESCARA
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 27° minuto del primo tempo, un bengala nel recinto di gioco, senza conseguenze;
B) per avere i suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Sud intonato, al 16° minuto del secondo tempo, per la durata di circa due minuti, un coro offensivo nei confronti dei tifosi avversari.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi ex art 29 C.S.G. (r. proc. fed., r.c.c.).

€ 400 CATANZARO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Ospiti loro riservato, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 1°minuto del secondo tempo, all’interno del terreno di gioco una bottiglietta di plastica semipiena contenente acqua, senza arrecare danno a persone o a cose.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed).

€ 400 GIUGLIANO per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato una pluviale e due seggiolini posti all'interno del Settore Ospiti.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13. comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. c.c. - documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

€ 300 FIDELIS ANDRIA per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti:
1 - nell’avere danneggiato parti dei servizi igienici loro destinati;
2 - nell’avere aperto l'idrante antincendio presente in zona prossima alle scale di accesso agli spalti del Settore, sottratto la lancia antincendio presente all'interno di esso ed aperto il rubinetto dell'acqua.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r.c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

€ 200 CROTONE per avere la quasi totalità dei suoi sostenitori, posizionati in Curva Sud, al 31° minuto del secondo tempo, intonato, per tre volte, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell’Ordine.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

€ 200 MONOPOLI per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato parti dei servizi igienici loro riservati.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta, considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c. - documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

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