Lega Pro

Giudice Sportivo C/C: pesanti multe per Crotone e Catanzaro

08.11.2022 19:53


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Mano pesante da parte del Giudice Sportivo sul Crotone e sul Catanzaro. Multate anche altre cinque società.

AMMENDA € 5000 E OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA A PORTE CHIUSE
CROTONE
A) per avere un suo sostenitore, al termine della gara, nel ballatoio della Tribuna Ospiti, colpito alla testa un Funzionario delle Forze dell'Ordine che stava comunicando ai tifosi le modalità di deflusso, provocando a suo carico lesioni curate e refertate in Strutture Sanitarie;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori presenti nel settore loro riservato, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver fatto esplodere sei petardi all’interno del recinto di giuoco (tre al 5° minuto del primo tempo, uno al 20° minuto del primo tempo, uno al 25° minuto del primo tempo, uno al 2° minuto del secondo tempo);
C) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato all’interno del recinto di gioco, al 14° minuto del secondo tempo, un’asta di bandiera in plastica;
D) per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato due seggiolini all'interno della tribuna loro riservata.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 8, 13, comma 2, 10, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerata la gravità del gesto compiuto in danno del Funzionario appartenente alle Forze dell'Ordine.
Misura attenuata in considerazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., supplemento r.proc. fed., r.c.c., obbligo di risarcimento se richiesto).
Dispone che la sanzione della disputa di una gara casalinga della Società CROTONE a porte chiuse sia scontata con decorrenza dalla seconda giornata di gara successiva alla data di pubblicazione della decisione onde consentire alla LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO di adottare le misure conseguenti alla sanzione irrogata.

AMMENDA
€ 5000 CATANZARO
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato:
1 - dal Settore Distinti al rientro delle squadre negli spogliatoi al termine del riscaldamento pre-gara, sul terreno di giuoco una monetina da 50 centesimi senza colpire alcuno; al rientro delle squadre negli spogliatoi per l'intervallo, due monetine da 50 centesimi senza colpire alcuno; al 13° minuto del secondo tempo un bicchiere di plastica semipieno all’indirizzo dell’allenatore del Crotone senza colpirlo; al termine della gara, un carica batterie per cellulare, un accendino e due arance senza colpire alcuno e sette bicchieri di birra di cui uno ha colpito un dirigente della Squadra avversaria;
2- dal Settore Curva “Massimo Capraro”, durante la gara, sedici bicchieri vuoti di plastica, due lattine vuote e circa quaranta contenitori vuoti di caffè “Borghetti”;
3- dalla Tribuna Ovest laterale al 66° minuto circa una monetina da 50 centesimi all'indirizzo dell'assistente arbitrale n. due senza colpirlo.

€ 1500 LATINA per avere i suoi sostenitori presenti nel settore loro riservato intonato:
1 - cori oltraggiosi nei confronti della Squadra avversaria al 45° minuto del secondo tempo;
2- cori oltraggiosi e comportanti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale nei confronti della Città e dei tifosi della Squadra avversaria al 18°, al 19° ed al 33° minuto del primo tempo, in ogni occasione per cinque volte.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta, preso atto del numero complessivo di tifosi che hanno intonato i cori e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

€ 500 TURRIS per avere i suoi sostenitori presenti nei settori Curva Nord e Tribuna laterale Sud intonato cori oltraggiosi nei confronti della squadra e dei tifosi avversari, al 13° ed al 14° minuto del primo tempo ed al 17°, al 22°, al 28° ed al 32° minuto del secondo tempo.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed.).

€ 300 GELBISON per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato un seggiolino all'interno della Tribuna del Settore Ospiti.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r.c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento se richiesto).

€ 300 JUVE STABIA per fatti per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato un seggiolino ubicato nella Tribuna riservata ai Tifosi Ospiti.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r.c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento se richiesto).

€ 200 MONOPOLI per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere imbrattato con alcune scritte offensive nei confronti della Squadra avversaria i servizi igienici destinati ai tifosi ospiti.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., - obbligo di risarcimento se richiesto).
 


 

 

 

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