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Giudice Sportivo C/C: multati ben nove club

09.04.2024 18:47


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AMMENDA € 3.500,00
AVELLINO
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Ospiti, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti:
1. nell'aver lanciato, al 7° minuto del primo tempo, un fumogeno sul terreno di gioco determinando, con tale condotta, la bruciatura del manto erboso sintetico e costringendo l'Arbitro a sospendere la gara per circa 40 secondi;
2. nell'aver lanciato, all'8° e 9° minuto del primo tempo, sul terreno di gioco due fumogeni determinando, con tale condotta, la bruciatura del manto erboso sintetico e costringendo l'Arbitro a sospendere la gara per circa 1 minuto e 30 secondi per consentire ai Vigili del Fuoco la rimozione degli stessi;
3. nell'aver lanciato, al 7° minuto del secondo tempo, sul terreno di gioco un fumogeno determinando una breve sospensione della gara per un minuto da parte dell'Arbitro;
4. nell'avere divelto quattordici seggiolini posti all'interno dello stesso Settore;
5. nell'aver danneggiato parti dei servizi igienici loro riservati;
B) per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell'inizio del secondo tempo, di cinque minuti a causa dell'uscita ritardata dagli spogliatoi dei suoi tesserati per una rissa che si era venuta a creare tra dirigenti, calciatori e staff di entrambe le squadre al termine del primo tempo.

FOGGIA
A) per avere i suoi sostenitori (70%) posizionati nel Settore Curva Sud Locali, al 4° minuto del primo tempo, intonato un coro offensivo ed insultante nei confronti dei tifosi avversari, ripetuto per un minuto, che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto e comportanti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante di tipo razziale;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato:
1. al 92° minuto della gara, dal Settore Nord, sul terreno di gioco, una bottiglietta d'acqua semi vuota all'indirizzo del portiere della Squadra avversaria, senza colpirlo;
2. al termine della gara, mentre l'Arbitro e i suoi assistenti rientravano nel tunnel che conduce agli spogliatoi, dal Settore Tribuna Ovest, al loro indirizzo una bottiglietta d'acqua semipiena che non colpiva al volto l'Arbitro per pochi centimetri.

JUVE STABIA
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'avere:
1. lanciato, prima dell'inizio della gara, mentre le squadre entravano in campo, un fumogeno nel recinto di gioco e uno sul terreno di gioco, causando la bruciatura del manto erboso;
2. danneggiato un seggiolino posizionato nel Settore loro riservato;
B) per avere i suoi sostenitori (80%) posizionati nel Settore Curva Nord Ospiti, al 1° al 21° minuto della gara, intonato un coro offensivo ed insultante nei confronti dei tifosi avversari, ripetuto nella seconda occasione per due volte, che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto e comportanti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante di tipo razziale.

AMMENDA € 3.000,00
CATANIA
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Ospiti, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti:
1. nell'aver lanciato, dal 40° minuto del secondo tempo sino al termine della gara, due bottigliette d'acqua di cui una vuota e una semipiena, un occhiale da sole, tre pezzi di seggiolini divelti e cinque fumogeni sul terreno di gioco (eccetto uno dei tre pezzi di seggiolino lanciato nel recinto di gioco) causando la bruciatura del manto erboso e la sospensione della gara da parte dell'Arbitro in due occasioni (al 42° minuto del secondo tempo e al 43° minuto del secondo tempo) per consentire ai Vigili del Fuoco la rimozione degli stessi;
2. nell'aver danneggiato sei seggiolini nel Settore loro riservato;
B) per avere, i propri sostenitori, posizionati nel Settore Ospiti, intonato:
1. al 4° minuto del secondo tempo, per tre volte un coro offensivo ed insultante nei confronti dei tifosi avversari ripetuto più volte che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto, che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante;
2. dopo il 45° minuto del primo tempo, per due volte, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine.

AMMENDA € 1.800,00
TURRIS
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 59° minuto della gara, una bottiglietta d'acqua semivuota, sul terreno di gioco all'indirizzo dei componenti della panchina avversaria, senza colpire alcuno;
B) per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell'inizio del secondo tempo, di cinque minuti, a causa dell'uscita ritardata dagli spogliatoi dei suoi tesserati per una rissa che si era venuta a creare tra dirigenti, calciatori e staff di entrambe le squadre al termine del primo tempo.

AMMENDA € 1.500,00
ACR MESSINA per avere i suoi sostenitori (70%) posizionati nel Settore Curva Sud:
1. intonato, al 45° minuto del secondo tempo, un coro offensivo e insultante nei confronti di tifosi di altra squadra, ripetuto per cinque volte che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale;
2. intonato, al termine della gara, mentre le squadre si trovavano ancora sul terreno di gioco vari cori, ciascuno ripetuto molteplici volte, nei confronti di tifosi di un'ulteriore

TARANTO
A) per avere la quasi totalità dei suoi sostenitori (80%) posizionati nel Settore Curva Nord, intonato, al 25° minuto del secondo tempo e al 26° minuto del secondo tempo, in entrambi i casi ripetuti per tre volte, cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell'Ordine;
B) per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, esposto, due striscioni non autorizzati (dalle dimensioni di circa 8x2 metri) contenenti entrambi una frase provocatoria e offensiva nei confronti dei tifosi di un'altra Squadra avversaria.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica).

AMMENDA € 1.000,00
BENEVENTO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'avere:
1. lanciato, al termine della gara, due fumogeni sul terreno di gioco, senza conseguenze;
2 esploso, al termine della gara, un petardo di elevata potenza nel proprio Settore, senza conseguenze.

AMMENDA € 250,00
MONOPOLI per avere i propri sostenitori divelto tre seggiolini posizionati nel Settore loro riservato.

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