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Giudice Sportivo C/C: multate sei società

28.12.2022 18:18

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€ 1500 AVELLINO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell'avere lanciato e fatto esplodere cinque petardi di notevole potenza all’interno del recinto di gioco al 5° ed al 9° minuto del primo tempo ed al 7°, al 9° ed al 10° minuto del secondo tempo. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerato che la Società ha adottato i modelli organizzativi previsti dall'art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., supplemento r. proc. fed., r. c.c.).


€ 1500 JUVE STABIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti antiregolamentari commessi da un suo sostenitore, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere un suo sostenitore, presente nella Curva San Marco, scavalcato la recinzione e fatto ingresso sul terreno di gioco per festeggiare i giocatori in occasione della vittoria, prontamente fermato da uno Steward e dalle Forze dell’Ordine. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutati le modalità complessive dei fatti e l'intervento fattivo degli Steward (r. c.c.).

€ 1500 LATINA  A) per avere i suoi sostenitori, durante tutto il secondo tempo, proferito frasi gravemente offensive nei confronti dell’Arbitro;
B) per essersi un calciatore, non inserito in distinta ma riconducibile alla società, avvicinato all’Arbitro nello spazio antistante gli spogliatoi ed avere proferito frasi offensive nei suoi confronti, rifiutando di identificarsi, come richiestogli dallo stesso e continuando a pronunciare frasi irriguardose.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (referto arbitrale).

€ 1000 CATANZARO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti antiregolamentari commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell'essere alcuni di essi (nel numero di quattro), al 28° minuto del secondo tempo, in occasione della rete della società Catanzaro, saliti sulla recinzione delimitante il loro Settore con il campo di gioco e nell'essersi seduti sulla sommità della stessa; nel frangente uno di questi si sbilanciava e cadeva nel recinto di gioco, venendo prontamente riaccompagnato nel proprio Settore dagli Steward. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (referto arbitrale, r.c.c.).

€ 1000 POTENZA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti non regolamentari commessi, al 34° minuto circa del primo tempo, da uno dei suoi sostenitori posizionati nella Curva Ovest, consistiti nell’aver lanciato all’interno del recinto di gioco un pallone di gara finito precedentemente nel settore al termine di un’azione. Nel frangente, il pallone cadeva a circa 10 metri dal pallone di gara ed il gioco non veniva interrotto dall’Arbitro.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti, considerato che non si sono verificate conseguenze dannose e che il gioco non è stato interrotto. Sanzione attenuata in considerazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

€ 300 PESCARA per avere i suoi sostenitori, posizionati nel proprio Settore, intonato cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell'Ordine al 7° minuto del primo tempo ed al 35° minuto del secondo tempo.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

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